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Statuto

1.DENOMINAZIONE

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione ASPHI onlus (ove ASPHI sta per Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica).
La Fondazione continua e sviluppa l’opera dell’Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici a favore degli Handicappati (ASPHI), costituita nel 1980, nello stesso spirito e tradizione.
E’ fatto obbligo dell’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

2.SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna.
La Fondazione ha altre sedi operative in Milano, Roma e Torino.
Trasferimenti di sede ed istituzione di altre sedi saranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

3.SCOPO

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Svolge la propria attività, in tutto il territorio nazionale, nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria di cui al numero 1) della lettera a) dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e nel settore della formazione di cui al numero 5 della lettera a) dell’articolo 10 del medesimo decreto, promuovendo l’integrazione delle persone disabili o svantaggiate nella scuola, nel lavoro e nella società mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
In particolare la Fondazione svolge la propria attività a favore dei disabili e degli svantaggiati mediante:
a. la promozione presso aziende ed enti di iniziative atte a favorire l’inserimento lavorativo e la valorizzazione del personale con disabilità;
b. la formazione di persone con disabilità nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché – quale attività connessa – la formazione dei docenti e degli operatori educativi e riabilitativi sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per migliorare l’autonomia e la partecipazione delle persone con disabilità;
c. lo sviluppo di progetti atti a facilitare l’apprendimento dei bambini con difficoltà;
d. lo sviluppo di progetti che in qualunque modo e sempre mediante ausilii informatici consentano di migliorare le condizioni di vita delle persone (o anche di una sola).

Per il conseguimento di tali scopi la Fondazione si prefigge:
• di promuovere corsi di informatica e telematica che forniscano alle persone disabili e svantaggiate gli strumenti e le conoscenze necessarie per lo svolgimento di un’attività lavorativa o per la riduzione di uno svantaggio;
• di partecipare alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di informatica, telematica, telecomunicazioni e discipline affini, con l’obbiettivo di realizzare applicazioni a servizio dei disabili;
• di partecipare a progetti nazionali ed internazionali volti sempre allo sviluppo personale dei disabili o degli svantaggiati mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• di promuovere le azioni più opportune verso il mondo imprenditoriale e la Pubblica Amministrazione al fine di facilitare l’inserimento scolastico, lavorativo e sociale delle persone disabili;
• di intervenire anche con erogazione di contributi e donazioni di modico valore, in casi particolarmente degni di attenzione;
• di adoperarsi per la promozione e il rispetto di norme e comportamenti che riducano le difficoltà che i disabili devono affrontare nel quotidiano vivere da cittadini e da lavoratori.

La Fondazione inoltre potrà svolgere qualunque altra utile attività connessa per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati.
La Fondazione infine, per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nei limiti di cui al comma 5 dell’art 10 del D.lgs 460/1997.

4.PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a. dalla dotazione iniziale specificata nell’atto costitutivo;
b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
c. da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
d. dai proventi a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:
a. dei redditi del patrimonio di cui sopra;
b. delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo e dei contributi annuali versati da Sostenitori ed Aderenti;
c. delle somme derivanti da alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
d. dagli altri proventi a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione.

5. PROMOTORI

Sono considerati Promotori in ragione dell’impegno e del sostegno dimostrati all’Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici a favore degli Handicappati (ASPHI) la IBM Italia SpA, l’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza”, la Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus, Carlo Orlandini, Carlo Gulminelli, Marina Vriz, Luigi Rossi e Piero Cecchini.

6. SOSTENITORI

Sono Sostenitori le persone e gli enti che, impegnandosi a sostenere l’attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo con una contribuzione annua nella misura minima determinata periodicamente dal Consiglio Direttivo, abbiano ricevuto tale qualifica dallo stesso .
La qualifica di Sostenitore si perde per effetto del mancato versamento annuale della contribuzione stabilita.

7. ADERENTI

Sono Aderenti le persone e gli enti che, esprimendo l’adesione agli scopi della Fondazione con il versamento di una contribuzione annua nella misura periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo, abbiano ricevuto tale qualifica dallo stesso.
La qualifica di Aderente si perde per effetto del mancato versamento della contribuzione annuale stabilita.

8.ORGANI

Sono Organi della Fondazione:
• l’Assemblea dei Partecipanti
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente e i Vice Presidenti
• il Segretario Generale
• il Comitato di Orientamento
• il Collegio dei Revisori

9.ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L’Assemblea dei Partecipanti (di seguito Assemblea) è costituita da Promotori, Sostenitori e Aderenti ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.
L’Assemblea ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio Direttivo ed esprime il suo parere, non vincolante, sull’andamento economico e sulla relazione annuale sull’attività.
L’Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori Legali.
L’Assemblea si raduna almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, il quale deve comunque convocarla quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, ovvero da almeno un decimo dei componenti dell’Assemblea medesima.
Le sue adunanze sono validamente costituite qualunque sia il numero dei componenti presenti, personalmente o per delega. Le Aziende e gli Enti sono rappresentati da un loro incaricato senza alcuna formalità.
L’Assemblea esprime i suoi pareri e formula le sue proposte a maggioranza dei componenti presenti o rappresentati
Delle adunanze dell’Assemblea si redige verbale, a cura del Segretario dell’adunanza, designato dal Presidente; il verbale viene trascritto nell’apposito libro.

10.CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri, nel numero determinato inizialmente in atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Alla sostituzione dei Consiglieri cessati nel corso del periodo di carica si provvede, per il restante periodo, mediante cooptazione da parte del Presidente della Fondazione.

11.COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio:
a. stabilisce gli indirizzi dell’attività della Fondazione e ne predispone i programmi;
b. approva il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo e la relazione sull’attività;
c. nomina il Presidente, i Vice Presidenti ed eventualmente un Presidente Onorario;
d. determina l’ammontare dei contributi annuali per Sostenitori ed Aderenti;
e. nomina i componenti il Comitato di Orientamento;
f. delibera sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
g. amministra il patrimonio della Fondazione;
h. nomina il Segretario Generale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico, nei limiti di cui al citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
i. in presenza di particolari problemi, istituisce un Comitato Etico composto da tre persone, di cui una di nomina del Presidente, determinandone i compiti;
j. delibera le modificazioni del presente Statuto, sentito il parere dell’Assemblea, e le sottopone all’Autorità tutoria per l’approvazione a sensi di legge.

Ad eccezione di quelli indicati nelle precedenti lettere a); b); c); d); e); j) il Consiglio può delegare parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

12. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente l’ordine del giorno e le modalità di svolgimento dell’adunanza, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta (ordinaria oppure elettronica) o fax o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per fax o posta elettronica.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide – anche senza convocazione formale – quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica ed i membri del Collegio dei Revisori, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti – anche per teleconferenza – la metà più uno dei suoi componenti in carica.

Salvo che non sia disposto diversamente da norme di legge, le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
L’intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, altrimenti da persona designata dal Presidente.

13. PRESIDENTE – VICE PRESIDENTI

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri.
Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Contestualmente al Presidente, il Consiglio Direttivo elegge uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono e fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri del Presidente.

14. SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente.
Dirige il personale della Fondazione ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. Agisce come tesoriere della Fondazione.
D’intesa col Presidente, assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, e nei limiti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

15. COMITATO DI ORIENTAMENTO

Il Consiglio Direttivo può istituire il Comitato di Orientamento, composto da quattro a dieci membri, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all’art. 3 o che comunque possano contribuire all’indirizzo delle attività della Fondazione.
I componenti il Comitato di Orientamento durano in carica per il tempo determinato all’atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.
Il Comitato nomina il proprio Presidente fra i suoi componenti.
Il Comitato, che ha funzioni consultive,
• indica alla Fondazione le grandi linee di sviluppo da perseguire e suggerisce nuove iniziative;
• esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
• può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifiche di intervento.
Il Comitato è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza, da altro componente designato dal Comitato stesso.
Il Comitato di orientamento si riunisce almeno una volta all’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente del Comitato o il Presidente della Fondazione lo ritengano opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

16. COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre membri, dei quali almeno uno iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, eletti dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Collegio dei Revisori Legali elegge il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.
I membri del Collegio dei Revisori Legali sono nominati per la prima volta nell’Atto Costitutivo.
Il Collegio dei Revisori Legali è incaricato del controllo della regolarità dell’amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio Direttivo e ne informa l’Assemblea ed effettua le verifiche di cassa.
I Revisori Legali possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

17. GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di compensi a favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, deliberati dagli organi cui compete la nomina, nei limiti indicati dall’art. 10, sesto comma del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

18. ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO – UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L’esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale.
E’ fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

19. ESTINZIONE

La Fondazione si estingue nel caso in cui lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto o si sia esaurito, o sia divenuto impossibile proseguire l’attività.
In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, scelti tra i suoi membri.
Tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, su indicazione dei liquidatori e sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge N.662/1996 ad altra ONLUS che abbia finalità similari a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20. NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.